Commissioni di performance: uno studio del Centro Studi Moneyfarm cerca di fare chiarezza.
Moneyfarm è una società di consulenza finanziaria indipendente digitale. Il Centro Studi della società ha analizzato in un report il peso relativo alle commissioni di performance sul totale delle commissioni attive a livello aggregato dei primi 5 gruppi finanziari per masse gestite secondo Assogestioni.
Commissioni di performance: normativa italiana e estera
Dei circa 1.000 miliardi di euro investiti complessivamente in fondi comuni in Italia nel 2017, oltre 300 miliardi sono investiti in fondi italiani domiciliati all’estero. Questo dipende anche dal fatto, sostiene Moneyfarm, che la normativa italiana è più stringente sulle commissioni di performance rispetto a quella estera, che tende a favorire commissioni più elevate.
A conferma della poca efficienza per il risparmiatore della domiciliazione estera di questi prodotti, di recente è arrivata l’ammonizione della Banca Centrale d’Irlanda, in seguito ai crescenti richiami alla trasparenza di MiFID II.
Principali rilevazioni
La società internazionale di consulenza finanziaria Moneyfarm ha selezionato i primi cinque gruppi italiani produttori e distributori di fondi, al fine di analizzare il peso delle commissioni di performance all’interno dei loro bilanci.
Dall’analisi emerge che fino a un quinto dei ricavi deriva da commissioni di performance. Una quota che arriva a pesare mediamente il 60% degli utili per la maggior parte di questi gruppi.
Struttura commissionale di Etica Sgr
Da sempre Etica Sgr persegue la strada della trasparenza: non presenta commissioni di performance per i prodotti della gamma. Inoltre non sono previste commissioni di ingresso, commissioni di uscita, commissioni di switch.
Sono previsti solo i 12 euro di diritti fissi e la facoltà di versare un contributo volontario dello 0,1% a favore di un fondo per progetti di microfinanza e crowdfunding ad elevato valore sociale.
Che cosa sono le commissioni di performance
Le commissioni di performance sono commissioni prelevate dalle società di gestione in base ai risultati conseguiti dal fondo. A titolo di esempio quindi l’overperformance ottenuta rispetto al benchmark di riferimento o i massimi risultati ottenuti dal fondo nel periodo (cosiddetto “high watermark assoluto”).
Le commissioni di performance rappresentano una voce di costo variabile e complessa. La loro natura rende problematica una valutazione ex ante della struttura commissionale di uno strumento di investimento. In alcuni casi è anche possibile un disallineamento tra l’interesse dell’investitore e quello del gestore, incentivando dinamiche di azzardo morale, sostiene Moneyfarm.
Fondi italiani e fondi domiciliati all’estero
Per limitare la possibilità per le società di gestione di caricare sui clienti commissioni di performance ingiustificate, che non corrispondono ad una reale creazione di valore, Banca d’Italia impone per i fondi di diritto italiano che le commissioni di performance siano calcolate su intervalli non inferiori a 12 mesi e che sia fissato un parametro di riferimento e confronto coerente, oltre ad un limite percentuale (“fee cap”) che non può essere superato.
Non è così per i fondi di diritto estero che rivelano importanti differenze nelle modalità di calcolo di tale voce di costo, prelevabile su orizzonti temporali ben più ridotti (trimestrali e mensili).
Le spese correnti, oggi riportate al posto del TER nei KIID, sintetizzano le spese sostenute ogni anno dai fondi (ovvero dai sottoscrittori) ma non includono le commissioni di performance, che restano quindi di difficile individuazione. Questo cambierà con l’introduzione della normativa MiFID II, anche per quanto riguarda le commissioni di performance.
MiFID II
A partire dal primo trimestre 2019 diventeranno effettive le disposizioni della normativa MiFID II, che impongono agli intermediari maggiore trasparenza e chiarezza nella comunicazione dei costi.
La normativa stabilisce che le commissioni per i servizi di consulenza e di gestione siano ammissibili solo qualora siano:
- legate a una remunerazione oggettiva del servizio (commissioni corrisposte dal cliente);
- volte ad accrescere la qualità del servizio fornito al cliente;
- evidenziate ex-ante;
- rendicontate dall’intermediario in qualità di beneficiario/erogatore dell’incentivo.
La MIFiD II impone, inoltre, che i costi debbano essere comunicati in modo esplicito e dettagliati in tutte le varie voci (costi del servizio, costi associati al prodotto – incluse le commissioni di performance e commissioni di retrocessione), sia in termini percentuali sia in termini monetari.
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