La società di gestione del risparmio (Sgr) è un istituto di intermediazione finanziaria autorizzato a svolgere l’attività di promozione e gestione collettiva del risparmio. Le Sgr, insieme alle società di investimento a capitale variabile (Sicav) e alle Società di investimento a capitale fisso (Sicaf), sono gli unici soggetti legittimati ad amministrare fondi comuni di investimento per investire come unico patrimonio le somme dei risparmiatori, in attività finanziarie.
La gestione collettiva si realizza mediante organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr), mentre la gestione individuale, ossia la gestione di portafogli di investimento, può essere svolta anche da banche e società di intermediazione mobiliare (Sim).
La gestione collettiva del risparmio non è l’unica attività che può esercitare una Sgr. Quest’ultima, infatti, può anche:
- prestare il servizio di gestione di portafogli su base individuale per conto di terzi;
- istituire e gestire dei fondi pensione;
- prestare servizi accessori, come nel caso della custodia e amministrazione di strumenti finanziari e relativi servizi connessi;
- prestare servizi di consulenza in materia di investimenti;
- commercializzare quote o azioni di Oicr gestiti da terzi (in conformità alle regole di condotta stabilite dalla Consob, sentita la Banca d’Italia);
- prestare servizi di ricezione e trasmissione di ordini, qualora autorizzate a prestare il servizio di gestione di FIA (fondi di investimento alternativo come Hedge Fund, Private Equity Fund, Venture Capital Fund.
L’associazione italiana delle società di gestione del risparmio è Assogestioni, che offre consulenza e supporto tecnico ai suoi associati, dialogando con gli operatori del settore e le istituzioni. Rappresenta le principali Sgr operanti in Italia ed è a sua volta membro della European funds and asset management Association (Efama).
Come nascono le società di gestione del risparmio
Ma qual è la storia delle Sgr? Le società di gestione del risparmio sono state istituite nel 1998, con il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (Tuif). L’art. 34 di tale normativa disciplina i requisiti che autorizzano le Sgr ad essere operative nella gestione collettiva del risparmio e nella gestione di portafogli. Così come nel servizio di consulenza in materia di investimenti e nel servizio di ricezione e trasmissione di ordini.
Per poter operare, una società di gestione del risparmio deve presentare, tra gli altri, una serie di requisiti:
- il modella societario deve essere la S.p.A.;
- la sede legale e la direzione generale della società devono essere in Italia;
- il capitale sociale versato deve risultare di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d’Italia;
- i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo devono essere idonei;
- la struttura del gruppo di cui è parte la società non deve essere tale da pregiudicare l’effettivo esercizio della vigilanza sulla società stessa;
- deve essere presentato, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l’attività iniziale nonché una relazione sulla struttura organizzativa;
- la denominazione sociale deve contenere le parole “società di gestione del risparmio”.
Il capitale sociale minimo di una Sgr, inoltre, deve essere pari a un milione di euro (salvo alcune eccezioni per le quali i valori sono inferiori).
Il quadro normativo
Le attività delle Sgr sono regolate e supervisionate dalla Banca d’Italia, dalla Consob e dal Ministero dell’Economia e delle finanze (Mef). A Bankitalia compete la gestione del rischio, degli intermediari e della stabilità patrimoniale, mentre la Consob è responsabile della trasparenza e della correttezza dei comportamenti tenuti.
La disciplina che regola le operazioni delle Sgr a livello europeo richiama due direttive:
- la direttiva 2009/65/CE che regola la gestione dei fondi aperti denominati “Undertakings for the collective investment in transferable securities” (Ucits, in italiano Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari – Oicvm);
- la direttiva 2011/61/EU che si concentra sugli “Alternative investment fund managers (Aifm)”, cioè i gestori dei fondi di investimento alternativi (tutti quelli non Ucits).
Esiste poi un altro gruppo di direttive, regolamenti, atti delegati e linee guida che contribuiscono al quadro normativo sulle Sgr. A livello nazionale, invece, la materia è disciplinata dal Tuif, da numerosi decreti e dai provvedimenti emanati dalla Banca d’Italia e dalla Consob. La legge attribuisce alle autorità di vigilanza poteri regolamentari, informativi, ispettivi, di intervento e sanzionatori, gli stessi riconosciuti alle banche e alle Sim.
Il procedimento di autorizzazione
Una Sgr che intende operare nella gestione del risparmio collettivo deve predisporre un programma che riporti l’attività d’impresa, gli obiettivi, le strategie e ogni altro elemento che consenta di valutarne l’iniziativa. Tale programma viene presentato insieme a una relazione sulla struttura organizzativa. Entrambi i documenti devono comprendere alcune informazioni di base relative all’attività, ai servizi e ai prodotti, alla struttura organizzativa e agli investimenti, alle previsioni di sviluppo delle attività, alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria, nonché alle disposizioni particolari per le società già operanti.
È la Banca d’Italia a valutare il programma di attività e la struttura organizzativa, e può richiedere modifiche, se necessario. L’iniziativa deve essere tale da garantire la gestione dei rischi tipici dell’attività, risorse tecniche ed umane valide e una buona organizzazione sotto il profilo strutturale.
Gli esponenti aziendali devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza. Nel caso dei partecipanti al capitale, per valutare l’idoneità degli stessi si considerano anche la correttezza nelle relazioni di affari, la situazione finanziaria dei partecipanti e l’esistenza di legami di qualsiasi natura con gli altri soggetti capaci condizionare la gestione della società.
Etica Sgr, la società di gestione del risparmio etica
Etica Sgr nasce con l’obiettivo di promuovere gli investimenti finanziari delle famiglie e delle istituzioni verso le imprese e gli Stati più attenti alle conseguenze sociali e ambientali delle loro azioni.
Nel perseguimento del proprio oggetto sociale e nella gestione dei rapporti con tutti gli interlocutori, Etica Sgr mira ad essere da un punto di vista economico efficace ed efficiente e nello stesso tempo responsabile ed attenta alla governance, al sociale e all’ambiente.
- Etica Sgr promuove investimenti finanziari in titoli di emittenti che si distinguono per l’attenzione alle conseguenze sociali e ambientali dei loro comportamenti (Sistema Etica).
- Etica Sgr si propone di partecipare attivamente, anche delegando altri soggetti, alle assemblee dei soci delle imprese nelle quali investe e di esercitare i diritti di voto collegati ai titoli in portafoglio (Azionariato Attivo).
- Chi sottoscrive i fondi di Etica Sgr ha la possibilità di devolvere su base volontaria un euro ogni mille a favore di un fondo dedicato al sostegno di iniziative di microfinanza e crowdfunding in Italia.
- Etica Sgr si propone di rappresentare i valori della finanza etica nei mercati finanziari e di sensibilizzare il pubblico nei confronti degli investimenti socialmente responsabili e della responsabilità sociale d’impresa (Consulenza ESG).